Tribunale di Mantova - Liquidazione controllata e competenza con procedura unitaria instaurata da familiari non conviventi ma residenti in circoscrizioni diverse.
Tribunale Mantova, 15 Dicembre 2023. Pres., est. Gibelli.
Liquidazione controllata - Procedura unitaria instaurata da familiari non conviventi ma residenti in circoscrizioni diverse - Competenza - Possibilità di scegliere uno dei due Fori rispettivamente competenti per le procedure se separatamente avviate - Sussistenza - Applicazione analogica del criterio della prevalenza del Foro di colui che presenta l'esposizione debitoria maggiore ex art. 286 C.C.I.I. – Esclusione
Alla luce di quanto disposto dall’art. 66 C.C.I.I, in caso di procedura unitaria di liquidazione controllata instaurata da familiari non conviventi ma residenti in circoscrizioni diverse, deve ritenersi consentita la scelta di uno dei due Fori rispettivamente competenti per le procedure, se separatamente avviate, non potendo trovare applicazione analogica la disposizione di cui all’art. 286 C.C.I.I., riferita alle procedure di concordato di gruppo, laddove si prevede la prevalenza del Foro del soggetto che presenta l’esposizione debitoria maggiore.
[Cfr anche in questa rivista: Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. civile e fallimentare, 03 marzo 2022 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/6212]