Tribunale di Roma – Accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale: tempistica da rispettare al fine della presentazione della domanda di omologazione, anche mediante eventuale ricorso al cram-down.
Trib. Roma, 25 ottobre 2023, Pres. Cardinali, Est. Genna
Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale – Cram down -Termini previsti dall'art. 63, secondo comma, e 44, primo comma, C.C.I. - Rispetto di quella tempistica a pena di inammissibilità - Mancati accordi con una quota significativa di altri creditori – Inammissibilità.
La richiesta di omologa forzosa ex art. 63, comma 2 bis, CCII è inammissibile se presentata prima del decorso di novanta giorni dalla ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutta la documentazione che l’art. 57 CCII richiede sia allegata alla proposta di accordo nonché qualora non siano stati raggiunti accordi con altri creditori che rappresentino una quota sufficientemente significativa e non irrisoria o del tutto marginale degli stessi e ciò in quanto l’art. 63 comma 2 bis del CCII, nel prevedere che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione di questi ultimi è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1, presuppone pur sempre che degli accordi di ristrutturazione siano stati raggiunti con altri creditori e con una quota sufficientemente significativa e non irrisoria o del tutto marginale degli stessi.
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-25-ottobre-2023-pres-cardinali-est-genna
[Cfr in questa rivista anche Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 14 luglio 2023 –https://www.unijuris.it/node/7217 , Tribunale Ordinario di Ferrara, Sez. Fallimentare, 28 giugno 2023 - https://www.unijuris.it/node/7128 , Tribunale di Catania, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 19 gennaio 2023, https://www.unijuris.it/node/6719].