Tribunale di Roma – Apertura di un concordato in continuità diretta: determinazione del valore di liquidazione per decidere dell'ammissibilità della falcidia di parte dei creditori privilegiati e della distribuzione del surplus ritraibile.
Tribunale Ordinario di Roma, 24 ottobre 2023 – Pres. Antonio Pasquale La Malfa, Rel. Fabio Miccio, Giud. Angela Coluccio.
Concordato preventivo in continuità diretta – Degradazione a chirografo per incapienza di parte dei crediti privilegiati – Surplus derivante dalla continuità - Assegnazione nel rispetto della relative priority rule – Previsioni contenute nel piano- Valore che potrebbe trarsi in sede di liquidazione giudiziale – Determinazione - Necessario riferimento al momento del deposito della domanda – Esercizio provvisorio o cessione atomistica dell'azienda e dei suoi beni – Modalità di calcolo di detto valore a seconda del percorso prescelto.
Concordato preventivo in continuità diretta – Possibilità che il debitore proponga ai creditori di non esercitare l'azione di responsabilità – Modalità di assegnazione del surplus in tale eventualità – Absolute priority rule – Applicabilità.
Il valore di liquidazione, che l'art. 84, comma 5, C.C.I. richiede debba essere rispettato nel caso il piano preveda la degradazione a chirografo per incapienza di parte dei crediti privilegiati, come anche il valore che il comma 6 di quello stesso articolo richiede sia garantito per la distribuzione, senza rispettare il principio dell' “absolute priority rule”, del surplus quale derivante in tal caso dai flussi della continuità e quindi degli utili tratti dalla domanda in poi, deve ritenersi, in entrambi il casi, quale valore che alla data di deposito della domanda di concordato potrebbe trarsi in sede di liquidazione giudiziale dalla alienazione/realizzo dell’intero patrimonio della ricorrente (azienda, beni estranei al patrimonio aziendale, crediti, liquidità, eventuali utilità ritraibili da azioni risarcitorie o revocatorie); tale valore dovrà essere calcolato, quanto all'azienda, con riferimento al presumibile realizzo derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale dopo l'apertura del procedimento liquidatorio, ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile, perché non conveniente, l’esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell’azienda e alla vendita atomistica dei suoi beni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel concordato in continuità diretta, come è lecita la conservazione in capo al debitore della titolarità dell'azienda, allo stesso modo deve ritenersi lecito che lo stesso proponga ai creditori di non esercitare l'azione di responsabilità; pur tuttavia del valore che sarebbe stato ritraibile da dette azioni dovrà tenersi conto al fine della determinazione del valore di liquidazione da distribuirsi secondo la regola della absolute priority rule e ciò comporta che non tutta l'eccedenza generata rispetto al valore di liquidazione potrà essere distribuita secondo la regola della relative priority rule, ma sino a concorrenza del valore di liquidazione dovrà essere utilizzata per pagare integralmente almeno una parte del ceto privilegiato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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