Tribunale di Roma – Gli accordi di ristrutturazione debbono essere inseriti in un testo scritto e pubblicati nel registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
31/10/2023

Tribunale Roma, 31 Ottobre 2023. Pres. Cardinali. Est. Genna.

Accordo di ristrutturazione - Inserimento in un testo scritto e pubblicazione nel Registro delle Imprese – Necessità.

La pur frastagliata disciplina, che il Codice della crisi dedica agli accordi di ristrutturazione e alla loro omologazione, conferma la necessità che detti accordi siano innanzitutto consacrati in un testo scritto e siano poi pubblicati nel Registro delle Imprese. L'articolo 48, comma 4, del Codice prevede che i creditori ed ogni altro interessato possano opporsi all'omologa "entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese”. Nonostante l'icastica ed infelice formulazione, la norma impone necessariamente la pubblicazione nel registro delle imprese non solo della domanda di omologa ma anche degli accordi che ne costituiscono l'oggetto, non potendo diversamente i soggetti legittimati a proporre opposizione valutare il contenuto degli accordi e la convenienza o meno del trattamento ad essi riservato rispetto ad altri creditori concorrenti. Gli accordi da pubblicare devonoinoltre contenere ai sensi dell’art. 57 comma 2 CCII l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30216/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione%3A-nel-Registro-delle-Imprese-vanno-Pubblicati-anche-gli-Accordi

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza