Tribunale di Roma – Concordato preventivo: la verifica, nella fase dell'omologazione, in ordine alla natura ed entità dei crediti ammessi è strumentale al solo fine del calcolo delle maggioranze. Accertamento non definitivo.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI civ., 14 settembre 2023 – Giudice Cristina Pigozzo.
Concordato preventive – Elenco dei creditori - Fase dell'omologa – Natura e finalità dei crediti ammessi – Verifica svolta al solo fine del calcolo delle maggioranze – Misura e rango dei crediti – Accertamento demandato allo svolgimento ad un successivo ordinario giudizio di cognizione – Definitiva graduazione giudiziale del passivo.
Nella procedura di concordato preventivo, manca un procedimento di verifica dei crediti di natura giurisdizionale, qualè prevista nel fallimento, in quanto la verifica in ordine alla natura ed all'entità dei crediti ammessi è strumentale al solo fine del calcolo delle maggioranze per verificare se le percentuali prescritte sono state raggiunte e se, di conseguenza, il giudizio di omologazione è stato validamente instaurato, e quindi, ha natura meramente delibativa e non preclude l'instaurazione di un successivo ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'importo e del rango, chirografario o privilegiato del singolo credito. Pertanto, non solo non vi è alcun accertamento giudiziale, né rinuncia implicita alla contestazione del credito indicato dalla proposta concordataria, ma non è neppure richiesta la previa contestazione in sede di concordato quale condizione di procedibilità dell’azione di cognizione ordinaria, non potendosi parlare neppure di violazione della par condicio in assenza di una graduazione giudiziale del passivo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione Sez. I Civile, 18 giugno 2008, n. 16598 https://www.unijuris.it/node/632 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 04 novembre 2021, n. 31659 https://www.unijuris.it/node/5947].