Tribunale di Genova – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: presupposti perché si possa in sede di omologa ritenere possibile l'estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti.

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Data di riferimento: 
13/10/2023

Tribunale di Genova, Sez. VII civ.- Procedure concorsuali, 13 ottobre 2023 - Pres. Roberto Braccialini, Rel. Andrea Balba, Giud. Cristina Tabacchi.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa – Omologazione – Estensione degli effetti ai creditori non aderenti - Condizioni perché risulti confermato che tale risultato possa prodursi.

In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, il tribunale, con riferimento in particolare alla previsione dell'estensione degli effetti ai creditori non aderenti, omologa quella procedura quando, in conformità alla previsione dell'art. 61, secondo comma, C.C.I.,  risulta: a) che, come avviene con riferimento ai creditori aderenti, anch'essi, a qualsiasi categoria appartengano, sono stati regolarmente informati dell'avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull'accordo e sui suoi effetti; b) che gli accordi hanno carattere non liquidatorio in quanto prevedono la continuazione dell'attività in via diretta o indiretta; c) che i creditori aderenti superano, in tutte le categorie, la soglia del 75%  dei crediti che fanno parte di ognuna [soglia che può essere ridotta al 60% ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b) C.C.I. se all'esito delle trattative condotte nell'ambito della precedente procedura di composizione negoziata non risulta individuata alcuna soluzione]; e d) che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti dell'accordo,  risultano soddisfatti in base allo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Ciò deve ritenersi soprattutto laddove [come nel caso di specie] sia decorso ogni termine di impugnazione dei suddetti accordi e sia, altresì, scaduto il termine previsto dall'art. 48, comma 4, C.C.I. per i creditori non aderenti per contestare, come da previsione dell'art. 61, terzo comma, C.C.I., l'estensione a loro del trattamento previsto per i creditori aderenti appartenenti alla medesima categoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-13-ottobre-2023-pres-braccialini-est-balba

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30058/CrisiImpresa?Presupposti-per-l%E2%80%99estensione-degli-accordi-di-ristrutturazione-ad-efficacia-estesa

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