Corte di Cassazione (27586/2023) – Liquidazione al difensore, nella causa in cui si è costituita la procedura, di spese legali superiori a quelle poi liquidate dal Giudice Delegato: esito del reclamo del legale.
Cass., Sez. 1, 29 settembre 2023, n. 27586, Pres. Cristiano, Est. Perrino
Avvocato del fallimento nella causa in cui si è costituita la procedura - Compensi per prestazioni giudiziali - Decreto di liquidazione del Giudice Delegato – Diversa maggiore liquidazione delle spese legali da parte del Giudice della causa – Reclamo ex art. 26 l.f del legale contro il decreto del Giudice delegato - Esito.
In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal Giudice Delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione ex art. 26 L. fall., ha diritto di pretendere la differenza a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, se non già avvenuto. Massima Ufficiale
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