Tribunale di Roma - Il credito del professionista sorto in funzione della domanda di omologazione del piano ex art. 67 CCII, deve considerarsi in prededuzione nella misura del 75%.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 08/11/2023 - 16:23
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Data di riferimento:
03/10/2023
Tribunale Roma, 02 Ottobre 2023. Est. Tedeschi.
Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Compenso difensore – Prededucibilità nella misura del 75% ex art. 6 CCII – Sussistenza.
Il compenso del legale che assiste il debitore nella domanda di omologazione del piano ex art. 67 CCII va considerato in prededuzione nella misura del 75%.
[Cfr in questa rivista, in senso conforme, anche Tribunale Torino, 26 Luglio 2023 - https://www.unijuris.it/node/7149 ]
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: