Tribunale di Rimini – Liquidazione controllata: non è ammissibile che possa accedere a quella procedura il debitore sovraindebitato privo di beni da liquidare presenti e futuri.
Tribunale di Rimini, Sez. civile, 05 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Maura Mancini e Silvia Rossi.
Liquidazione Controllata – Soggetto sovraindebitato privo di beni presenti - Impossibilità di averne anche in prospettiva futura – Inammissibilità dell'accesso alla procedura - Preferenza da riconoscersi allo strumento dell'esdebitazione del debitore incapiente – Fondamento.
Dal momento che l'art. 268, comma 3, C.C.I. prevede che “Quando la domanda e' proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie” si deve ritenere, che non solo abbia diritto di scongiurare l'esito liquidatorio, pur a fronte di un atto di impulso di un soggetto che manifesta interesse all'apertura di quella procedura, il debitore sovraindebitato nel cui patrimonio, al momento della proposizione della domanda. non siano presenti beni da liquidare e ciò, volendo interpretare in modo estensivo quella disposizione, anche se sia se sia in possesso di beni futuri, in particolare di redditi da pensione e stipendio, ma questi risultino totalmente indispensabili per il mantenimento suo e della sua famiglia, ma altresì, nel rispetto del principio di economicità di quella procedura, altresì se sia il debitore stesso a richiederne l'apertura. Deve infatti privilegiarsi un'interpretazione che valorizzi la previsione dello strumento dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 C.C.I., in conformità appunto di detto principio, dal momento che la procedura liquidatoria dovrebbe restare in quel caso inutilmente aperta ai sensi dell'art. 282 C.C.I. per tre anni con la sola funzione di coprire le spese stesse del proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista, con ampi riferimenti giurisprudenziali, anche Tribunale Ordinario di Perugia, Sez. III civ. - Ufficio regolazione crisi e insolvenza, 31 luglio 2023 – https://www.unijuris.it/node/7209 ]