Tribunale di Bologna – Ristrutturazione dei debiti del consumatore basata sulla cessione ai creditori di parte dello stipendio: inefficacia dei pagamenti eseguiti in forza di ordinanza di assegnazione dal terzo pignorato.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure Concorsuali, 03 agosto 2023 – Giudice delegato Maurizio Atzori.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Piano basato sulla cessione parziale dello stipendio – Precedente pignoramento presso terzi di quel reddito – Pagamenti da parte del debitor debitoris successivi all'omologa – Inefficacia.
Anche nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come da principi già applicabili nel vigore delle legge fallimentare, deve prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, valorizzato dal C.C.I., piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite al momento di apertura di quella procedura, onde vanno dichiarati inefficaci anche i pagamenti da eseguirsi, successivamente all'omologa, da parte del terzo all'esito di un pignoramento dello stipendio del proponente (reddito sulla cui futura parziale attribuzione ai creditori il piano si basa) in precedenza promosso nei suoi confronti, quale debitor debitoris, e quindi in ottemperanza di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. pronunciata nei suoi confronti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[con riferimento ai principi validi in sede di procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012i e in ambito fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n. 65https://www.unijuris.it/node/6154 e Cassazione civile, Sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227 https://www.unijuris.it/node/3529].