Corte di Cassazione (22797/2023) – Provvedimento che accoglie il reclamo avverso l'omologazione di un accordo di composizione della crisi: ricorribilità in Cassazione. Trattamento da riservarsi ai privilegiati in caso di pagamento dilazionato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2023, n. 22797 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi – Omologazione – Accoglimento del reclamo proposto - Ricorso in Cassazione avverso quella decisione – Ammissibilità – Fondamento.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi – Parallelismo col concordato preventivo – Previsione di non integrale soddisfazione dei creditori privilegiati – Falcidia e dilazione dei pagamenti – Necessario riconoscimento in entrambi i casi del diritto di voto – Commisurazione, nel secondo, alla perdita subita a causa del ritardo.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione, da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai sensi degli artt. 10 e ss. della L. n. 3/2012 (e succ. mod.), trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento. (Principio di Diritto e Massima Ufficiale)
Alla luce del parallelismo che corre, nei limiti della compatibilità, tra l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare, più volte messo in luce dalla Consulta deve ritenersi che anche nel contesto della prima di quelle procedure, come anche del piano del consumatore, nella nozione di «soddisfazione non integrale» dei creditori privilegiati deve essere ricompresa, oltre all'ipotesi del parziale degrado a chirografo di parte del credito, anche l’ipotesi del pagamento dilazionato, con la conseguenza che anche la non integrale soddisfazione in tal senso comporta il diritto di voto del creditore privilegiato, da parametrarsi alla perdita economica rapportabile al ritardo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-luglio-2023-n-22797-pres-cristiano-est-vella
[con riferimento alla prima massima, in tema di ipotesi di ricorribilità o meno in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a seconda del tipo di provvedimento che ne risulta oggetto, cfr. in questa rivista : Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 26 settembre 2019, n. 24068 https://www.unijuris.it/node/4837; Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073 https://www.unijuris.it/node/3132; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 gennaio 2019, n. 211 https://www.unijuris.it/node/4628; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2022, n. 28013 https://www.unijuris.it/node/6494; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2022, n. 35976 https://www.unijuris.it/node/6708; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2019, n. 10095 https://www.unijuris.it/node/4652; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4451 https://www.unijuris.it/node/3988 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 settembre 2022, n. 27301 https://www.unijuris.it/node/6569; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 settembre 2022, n. 27843 https://www.unijuris.it/node/6484].