Tribunale di Roma – Accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale: tempistica da rispettare al fine della presentazione della domanda di omologazione, anche mediante eventuale ricorso al cram-down.

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Data di riferimento: 
14/07/2023

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 14 luglio 2023 – Pres. Stefano Cardinali, Rel. Claudio Tedeschi, Giud. Vittorio Carlimagno.

Accordi ristrutturazione dei debiti – Presentazione nel corso delle trattative di una proposta di transazione fiscale – Istanza di omologazione e di eventuale applicazione del cram down – Presentazione – Necessità che l'amministrazione o gli enti interessati alla proposta vi abbiano  anteriormente aderito o l'abbiano respinta – Non intervenuta risposta - Necessità che siano quantomeno trascorsi novanta giorni dal suo inoltro – Fondamento.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, laddove nell'ambito delle trattative che ne precedono la stipulazione il debitore abbia ai sensi dell'art. 63, comma 1, C.C.I. proposto alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali e assistenziali il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori come da quelli stessi amministrati, si deve ritenere che la proposizione della domanda di omologa ex art 48, comma 4, C.C.I. presupponga che, al momento dell’avvio del procedimento, l’intesa con il ceto creditorio, quanto agli aderenti, si sia completamente perfezionata e, quanto al creditore erariale o previdenziale, che sia già intervenuta l’adesione o reiezione della proposta di transazione fiscale, ovvero che siano quantomeno trascorsi ex art. 63, comma 2, ultima parte, C.C.I. novanta giorni dal suo inoltro senza che sia intervenuta risposta, ciò eventualmente anche al fine che risulti possibile che il tribunale addivenga, nel caso della mancata adesione e in presenza dei necessari presupposti, ai sensi del comma 2 bis di detto articolo alla pronuncia del c. d. “cram down”, vale a dire all'omologazione forzata. Il rispetto di tale presupposto risulta infatti necessario affinché i creditori nei trenta giorni dall'iscrizione della domanda di omologa nel registro delle imprese possano presentare opposizione, onere che di certo non può predicarsi laddove, come nel caso di specie, non sia intervenuta adesione o reiezione della proposta presentata a quell'amministrazione o a quegli enti (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-12-luglio-2023-pres-cardinali-est-tedeschi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29722/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione%3A-l%27omologazione-richiede-che-gli-accordi-si-siano-perfezionati-e-che-i-creditori-erariali-o-previdenziali-si-siano-gi%C3%A0-espressi-o-sia-scaduto-il-relativo-termine 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza