Tribunale di Rimini – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: inammissibilità di una proposta che preveda in sede di distribuzione verticale una deroga al principio dell’inviolabilità dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Tribunale di Rimini, 25 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Silvia Rossi.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Regola di distribuzione verticale – Inviolabilità dell'ordine delle cause legittime di prelazione – Inammissibilità di una proposta che preveda una deroga a quel principio.
In sede di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I., in assenza di una deroga espressa nel senso della c.d. relative priority rule (RPR), che consente il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che dunque il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l’ordine delle prelazioni, si deve considerare inammissibile il piano che preveda un riparto in deroga al principio della distribuzione verticale del patrimonio secondo le regole della c.d. absolute priority rule (APR), che impedisce la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente, salvo che siano utilizzate risorse finanziarie non provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso e che costituiscono apporti “neutri” di terzi estranei. Con riferimento a quella procedura infatti l'unica eccezione prevista dal legislatore è contemplata dal comma 5 di detto articolo rispetto al debito contratto per l’acquisto della prima casa, stante che alla luce dello stesso: “E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29786.pdf
[cfr anche nella rivista on-line ILCASO, l’interessante nota di Astorre Mancini - https://blog.ilcaso.it/news_2109 in commento alla sentenza del Tribunale di Modena dl 28 agosto 2023 di contrario indirizzo https://www.unijuris.it/node/7206 ].