Tribunale di Ivrea – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: non è ammesso a godere di tale beneficio il soggetto nei cui confronti non sia stato riscontrato il requisito della meritevolezza.
Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. civ. - Procedure concorsuali, 01 agosto 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Alessandro Petronzi.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Riconoscimento di quel beneficio – Requisito della meritevolezza – Riscontro necessario.
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, come prevista dall'art. 283 C.C.I., che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore: si tratta, dunque, di istituto che comporta un deciso e radicale vulnus al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall’ordinamento, sicché, trattandosi di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere rigorosamente vagliata l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare la meritevolezza del debitore alla concessione del suddetto beneficio, intesa come prudenziale contegno del debitore nell’assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, che la relazione OCC deve approfonditamente valutare, nonché come assenza, in capo ad esso, di colpa grave o malafede nella causazione della propria situazione di indebitamento [nello specifico, ha deposto nel senso dell'inammissibilità dell'istanza di esdebitazione, che pertanto il Tribunale ha respinto, il fatto che il ricorrente, pur indebitatosi nel tempo nei confronti di vari creditori, avesse deliberatamente indirizzato l’inadempimento solo esclusivamente nei confronti di un unico creditore, l’Erario, così sottraendosi alle obbligazioni tributarie e fiscali, il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito (art. 53 Cost.), e favorendo invece gli ulteriori creditori, in totale spregio del principio della par condicio creditorum, che costituisce un principio cardine per la gestione delle crisi]. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
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