Corte d'Appello di Bologna – Concordato preventivo con continuità: è ammissibile che il proponente possa conservare l'attivo che consegue se i crediti privilegiati come falcidiati vengono soddisfatti in misura equivalente da un terzo.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. III civ., 16 giugno 2023 – Pres. Anna De Cristofaro, Cons. Rel. Andrea Lama, Cons. Manuela Velotti.
Concordato preventivo con continuità – Incapienza patrimoniale - Previsione della falcidia dei crediti privilegiati – Avvenuta omologazione – Soddisfazione dei titolari di quei crediti in misura equipollente da parte di un soggetto terzo - Proponente – Possibile conservazione dell'attivo conseguito a seguito della prosecuzione dell'attività.
Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo con continuità che, in ragione del sussistere di una incapienza patrimoniale, preveda la falcidia dei crediti privilegiati, si deve ritenere ammissibile, stante che l'art.162, secondo comma, L.F. richiamando l'art. 160, secondo comma, di detta legge prescrive unicamente che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non integralmente soddisfatti siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto potrebbero conseguire in caso di pronuncia del fallimento, che gli stessi possano venir soddisfatti nel rispetto del loro grado di privilegio dalla somma equipollente versata, senza transitare per il patrimonio del proponente e quindi sottraendosi alle regole di cui agli art. 2740 e 2741 c.c., da un soggetto terzo ad avvenuta omologazione definitiva del concordato, e che, a seguito della contestuale chiusura della procedura, lo stesso proponente possa conservare la titolarità dell'attivo come conseguito in ragione della prosecuzione dell'attività aziendale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-bologna-16-giugno-2023-pres-de-cristofaro-est-lama
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29565.pdf
[in tema di presupposto richiesto, affinché risulti ammissibile, a motivo dell'incapienza patrimoniale, il degrado dei creditori privilegiati o garantiti in sede di concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10884 https://www.unijuris.it/node/5275; in tema di presupposto perché l'apporto del terzo si sottragga al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati : Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2012 n. 9373 https://www.unijuris.it/node/1517].