Tribunale di Torino - Il credito del professionista sorto in funzione della domanda di omologazione del piano ex art. 67 CCII, deve considerarsi in prededuzione nella misura del 75% ex art. 6 CCII.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 06/09/2023 - 16:12
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Data di riferimento:
26/07/2023
Tribunale Torino, 26 Luglio 2023. Est. Pittaluga.
Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Compenso difensore – Prededucibilità nella misura del 75% ex art. 6 CCII – Sussistenza.
Il credito del professionista ulteriore rispetto a quello nominato dall’OCC, sorto in funzione della domanda di omologazione del piano ex art. 67 CCII (procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore), deve considerarsi in prededuzione nella misura del 75% ex art. 6 CCII, mentre la restante parte del creditore deve ritenersi assistito da privilegio.
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza