Corte di Cassazione (17884/2023) – La presentazione da parte del debitore di una domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli (rottamazione) non preclude all'Agenzia delle Entrate la possibilità di richiederne il fallimento.

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Data di riferimento: 
22/06/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2023, n. 17884 – Pres. Guido Mercolino, Rel. Alberto Pazzi.

Istruttoria prefallimentare - Debitore – Domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 D.L. n. 148/2017 (rottamazione) - Avvenuta antecedente presentazione – Effetti - Perdita di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a richiederne il fallimento – Esclusione - Preclusione del solo avvio o della sola prosecuzione di  procedure esecutive individuali – Fondamento.

La domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 D.L. n. 148/2017 preclude l’avvio o la prosecuzione delle sole procedure esecutive individuali, non comportando, di contro, la perdita di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né l’improcedibilità del giudizio prefallimentare. (Massima Ufficiale) [la Corte ha al riguardo sottolineato che la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ex art. 6 L.F., si estende a tutti coloro che vantano un credito esistente nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto, onde la stessa ammissione della definizione agevolata non avrebbe in alcun modo pregiudicato la legittimazione dell’Agenzia istante a sollecitare la declaratoria di insolvenza del debitore istante e che, a maggior ragione, la mera presentazione, come nello specifico, della domanda, a cui conseguiva una mera aspettativa di ammissione all’agevolazione, non avrebbe comportato alcuna conseguenza in termini di privazione o sospensione della legittimazione di quella Amministrazione a richiedere il fallimento del richiedente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-giugno-2023-n-17884-pres-mercolino-est-pazzi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29514.pdf

[in tema di impossibilità da parte di un impresa a far fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni poste a suo carico quale presupposto per poterne riscontrarne lo stato di insolvenza, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 novembre 2018 n. 29913 https://www.unijuris.it/node/4501].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: