Tribunale di Ferrara – Accordi di ristrutturazione con transazione: il rispetto della tempistica prevista dall' art. 63, secondo comma, e dall'art. 44, primo comma C.C.I. può non essere vincolante.

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Data di riferimento: 
28/06/2023

Tribunale Ordinario di Ferrara, Sez.  Fallimentare, 28 giugno 2023 - Pres. Rel. Anna Ghedini, Giud. Mauro Martinelli e Costanza Perri.

Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale – Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi presentata con riserva -  Termini previsti dall'art. 63, secondo comma, e 44, primo comma, C.C.I. - Rispetto di quella tempistica - Possibile considerazione come non tassativa -  Fondamento.

La fissazione di un termine di 90 giorni all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per adire o meno ad una proposta di transazione, prevista dall'art. 63, secondo comma, C.C.I, per gli accordi di ristrutturazione, è funzionale a contenere il lasso di tempo che l'ente impositore si riserva per vagliare la proposta, evitando incerte dilatazioni dei tempi che in passato hanno rischiato di compromettere la fattibilità stessa dell'accordo. Se l'amministrazione non esprime la propria adesione nel termine previsto, la proponente potrà, se sussistono i presupposti di legge, invocare l'omologa dell'accordo nonostante il mancato raggiungimento della prevista percentuale di adesione del 60%, attraverso lo strumento del cram down. Pur tuttavia il rispetto di quella tempistica va comunque considerato non vincolante, in quanto rispetto alla “mancata adesione”, ipotesi cui si riferisce la norma sopra citata, appare diversa l'ipotesi in cui la adesione pervenga ma in ritardo rispetto al termine, e con un ritardo talmente modesto da non compromettere il meccanismo della omologa né imporre un rinvio; in quel caso  appare del tutto insensato e perfino antieconomico costringere la debitrice a invocare l'omologa forzosa ex art. 63, comma 2 bis, C.C.I. e il Tribunale a impegnarsi nella verifica dei presupposti per procedervi, esponendo peraltro l'imprenditore alla responsabilità penale di cui all'art. 341, quarto comma, C.C.I.; tutto ciò a fronte di una fattispecie in cui l'adesione dell'Ufficio esiste e rende tutto ciò ultroneo ed intile. Inoltre, nel caso la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi sia stata proposta dal debitore con riserva, nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 44 C.C.I. per il deposito della proposta, del piano e degli accordi, si deve infatti ritenere che anche il debitore possa presentare una proposta di accordo di ristrutturazione non ancora completamente formata grazie all'adesione dei creditori, perché in attesa della risposta degli enti pubblici sulla proposta di definizione transattiva dei debiti erariali e previdenziali ai sensi dell'art. 63 C.C.I. Precludere una tale possibilità, vale a dire non consentire il formarsi delle adesioni, pur se dopo la scadenza del termine ex art. 44 C.C.I., significherebbe anche precludere al Fisco di scegliere di ottenere una buona soddisfazione dei propri crediti, in una misura che non potrebbe essere affatto ottenuta in sede di liquidazione giudiziale.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29498.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-21-giugno-2023-pres-est-ghedini_2

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Catania, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 19 gennaio 2023   https://www.unijuris.it/node/6719].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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