Corte di Cassazione (13152/2023) – Ha natura privilegiata il credito restitutorio del beneficio pubblico concesso ad un'impresa poi fallita anche se il presupposto della revoca sia accertato dopo l'apertura della procedura concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 maggio 2023, n. 13152 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Massimo Ferro.
Finanziamento pubblico alle imprese – Intervento di sostegno – Erogazione anche in forma di concessione di garanzia - Dichiarazione di fallimento della beneficiaria – Insinuazione al passivo del credito restitutorio – Riconoscimento della sua natura privilegiata – Accertamento anteriore o posteriore all'apertura di quella procedura – Irrilevanza – Fondamento.
In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venire meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all’Amministrazione, ex lege e fin dal momento dell’erogazione. È conseguentemente irrilevante che l’insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-maggio-2023-n-13152-pres-de-chiara-est-ferro
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29322.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 https://www.unijuris.it/node/5309; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 settembre 2022, n. 27303 https://www.unijuris.it/node/6560; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664 https://www.unijuris.it/node/4537; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2020, n. 6508 https://www.unijuris.it/node/5121 e Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930https://www.unijuris.it/node/648].