Tribunale di Bologna - Ammissibilità dell’affitto d’azienda e/o dell’esercizio provvisorio nella liquidazione controllata.
Tribunale Bologna, 14 Giugno 2023. Pres. Guernelli. Est. Atzori.
Liquidazione Controllata - Affitto d’azienda e/o esercizio provvisorio ex art. 272/213 commi III e IV CCII - Ammissibilità
Anche la liquidazione controllata, al pari della giudiziale, non ha soltanto un obiettivo esdebitatorio di cui si avvantaggia il debitore, ma rappresenta anche e soprattutto una chance di recupero, almeno parziale, per i creditori incappati nell’insolvenza del sovraindebitato. Appare pertanto del tutto coerente e logico non aver previsto alcun rinvio all’art. 211 comma I CCII e rinvio invece dell’art. 272 all’art. 213 commi III e IV CCII con la conseguente opportunità di autorizzare l’esercizio provvisorio e l’affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, quando il liquidatore, con valutazioni analitiche e prudenti, al pari del curatore, evidenzi nel programma di liquidazione la funzionalità di tali operazioni gestorie in ottica puramente liquidatoria.
(Nella fattispecie l’insolvente è una impresa agricola che ha allegato di aver ricevuto di recente una richiesta di fornitura di insetti da parte di un soggetto terzo per circa € 50.000,00 ed a ridosso della presentazione del ricorso, è stato contattato da una Cooperativa che “intenderebbe valutare un contratto d’affitto temporaneo (fino alla vendita del compendio) dell'azienda”).
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29345.pdf
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