Trib. di Reggio Emilia - Alla ristrutturazione dei debiti del consumatore può accedere chi, cessata l’attività da oltre vent’anni, abbia maturato ed intenda ristrutturare solo debiti contratti nell’esercizio dell’attività d’impresa in passato svolta.

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Data di riferimento: 
09/05/2023

Tribunale Reggio Emilia, 09 Maggio 2023. Est. Boiardi.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII per debiti non ancora soddisfatti di natura imprenditoriale – Cessazione dell’attività d’impresa da oltre vent’anni – Ammissibilità.

Deve riconoscersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore ex art. 2 lett. e) CCII qualora, pur avendo la domanda ad oggetto solo debiti contratti nell’esercizio dell’attività d’impresa in passato svolta, ha da oltre vent’anni cessato detta attività. Per questa ragione può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall’art. 67 e ss. CCII

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29216.pdf

[fr anche in questa rivista: Tribunale Trani, 02 Maggio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6965  , con richiami ad ulteriore recente giurisprudenza]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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