Tribunale di Bergamo – Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e avvenuto pagamento dei creditori: istanza dell'impresa già debitrice di pubblicazione di tale esito nel Registro delle Imprese.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., crisi d'impresa e esecuzione forzata, 21 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Laura De Simone.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione - Avvenuto pagamento sia dei creditori che vi hanno aderito, sia di quelli estranei – Conseguente chiusura di quella procedura – Iscrizione di quella circostanza nel Registro delle Imprese – Istanza al Tribunale avanzata dall'impresa che aveva fatto ricorso a quella procedura - Finalità di evitare che il permanere di quella continui a lederne l'immagine e la credibilità – Tribunale – Nomina di un consulente – Conferimento dell'incarico di verificare l'esito finale di quella procedura – Redazione di un'apposita relazione in tal senso - Possibile accoglimento sulla base di quella della richiesta di pubblicazione – Conferimento di mandato alla cancelleria affinché proceda ad effettuarla.
Stante che la persistenza di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., pur definita in modo positivo da anni con soddisfazione sia dei creditori aderenti che di quelli rimasti estranei a tale accordo, può risultare comunque lesiva dell'immagine e della credibilità dell'impresa già interessata a quella procedura, si deve ritenere che, in risposta ad una richiesta da quella stessa impresa formulata, finalizzata ad ottenere che sia aggiornata la sua posizione come risultante nel Registro delle Imprese, il Tribunale, laddove in precedenza non si sia avvalso di un ausiliario cui ora affidare a tal fine un nuovo incarico, possa procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., di un consulente che, verificato l'adempimento entro i prescritti 120 giorni di quell'accordo come omologato e, per tale ragione, l'avvenuta completa definizione di quella procedura, confermi in un' apposita relazione tale circostanza, nonché il conseguente ritrovato equilibrio da parte di quell'impresa sia in termini patrimoniali che economici e finanziari, così che lo stesso Tribunale possa, in accoglimento di quell'istanza, attestare l'avvenuta chiusura in modo corretto di quella procedura e dare mandato alla Cancelleria di procedere alla pubblicazione della sua decisione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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