Corte di Cassazione (8523/2023) – Le tre mensilità dovute dal Fondo di Garanzia al lavoratore indebitamente licenziato ai sensi del D. Lgs. 80/1992 sono ricomprese tra quelle spettanti per effetto del ripristino giudiziale de jure del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. IV Lavoro, 24 marzo 2023, n. 8523 – Pres.Lucia Esposito, Rel. Francesco Buffa.
Lavoratore illecitamente licenziato - Sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all’apertura del fallimento del datore - Ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell’INPS – Individuazione tra quelle spettanti al lavoratore per effetto del ripristino giudizialede jure del rapporto - Ricomprensione nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo o mancato svolgimento del rapporto a causa del fallimento del datore - Irrilevanza.
In caso di licenziamento del lavoratore, con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 80/1992, vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale “de jure” del rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore. (Massima Ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-l-24-marzo-2023-n-8523-pres-esposito-est-buffa
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29086.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 25 gennaio 2023, n. 2234 https://www.unijuris.it/node/6831].