Tribunale di Roma – Accordi di ristrutturazione con transazione: presupposti perché possano essere omologati, anche eventualmente, in caso di mancata adesione alla proposta, mediante ricorso al c.d. cram down fiscale.

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Data di riferimento: 
02/03/2023

Tribunale di Roma, Sez. XIV, 02 marzo 2023 - Pres. Rel. Antonino La Malfa, Giud. Angela Coluccio e Fabio Miccio.

Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale – Uffici erariali e previdenziali – Mancata adesione alla proposta – Possibilità che il tribunale faccia ricorso all'omologazione forzata – Necessità che siano decorsi i novanta giorni per eventualmente poter aderire alla proposta.

Stante che la procedura di cui agli accordi di ristrutturazione si configura come atto negoziale stipulato e perfezionato con una certa percentuale di creditori (pari almeno al 60%) che deve essere idoneo a garantire i creditori estranei nei termini previsti dall'art. 57, terzo comma, C.C.I., si deve ritenere che, in assenza del perfezionamento del negozio con i creditori aderenti, non sussista alcun accordo che possa essere sottoposto al tribunale per l'omologazione, che, in quel caso, deve pertanto procedere a dichiarare l'inammissibilità della domanda. Il presupposto del necessario perfezionamento di un accordo rimane valido anche nel caso vi si accompagni la transazione fiscale e previdenziale perché anche in tale ipotesi risulta necessario che la presentazione di un accordo in tribunale sia preceduta dall'adesione da parte degli uffici erariali e previdenziali alle proposte formulate, in quanto, in caso contrario, non vi sarebbe un accordo sul quale possono essere formulate opposizioni e poi incentrare il giudizio di omologazione. In particolare, in  un'ipotesi di quel tipo, perché possa trovare applicazione, in caso di mancata adesione da parte di quegli uffici, l'istituto del cram down come previsto dall'art. 63, comma 2 bis, C.C.I. risulta indispensabile, stante la previsione del comma 2, ultimo periodo, di detto articolo, che il debitore si sia attivato per tempo inviando la proposta di transazione fiscale o previdenziale con un congruo anticipo rispetto al momento del deposito in tribunale della richiesta di omologazione dell'accordo, dovendo essere trascorso, per potersi affermare la non intervenuta adesione, che siano decorsi i 90 giorni  entro i quali quegli stessi uffici sono tenuti a fornire un'eventuale assenso alla proposta, da considerarsi quale manifestazione di adesione all'accordo di ristrutturazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29037.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-2-marzo-2023-pres-est-la-malfa

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