Tribunale di Roma – Proposta transattiva nei confronti delle Agenzie fiscali e degli Enti previdenziali formulata in vista della stipula di accordi di ristrutturazione: presupposti perché possa essere richiesta l'omologa di tali accordi.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 06 marzo 2023 – Pres. Antonio La Malfa, Rel. Marco Genna, Giud. Angela Coluccio.
Accordi di ristrutturazione – Antecedente proposta transattiva - Domanda di omologa eventualmente anche forzosa – Presupposti perché risulti proponibile - Necessità che gli Enti interessati si siamo antecedentemente espressi – Necessità, in alternativa, che siano decorsi i 90 giorni entro i quali avrebbero dovuto farlo.
Alla luce della lettura coordinata degli artt. 48, comma 4, 57 e 63, commi 1, 2 e 2-bis, C.C.I. si deve ritenere che la formulazione della proposta transattiva dei crediti fiscali e previdenziali rientri nella fase delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione e che la domanda di omologa di detti accordi possa essere presentata solo dopo che, da parte delle Agenzie fiscali e degli Enti gestori delle forme di previdenza, assistenza, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie, sia o intervenuta l'adesione, o sia stato manifestato dagli stessi il diniego o sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta senza che i competenti uffici abbiano manifestato la loro volontà, potendo il tribunale, con riferimento a queste due ultime eventualità, procedere, in presenza dei necessari presupposti, all'applicazione del c.d. cram down solo a seguito della mancata adesione da parte di detti Enti alla proposta o solo dopo che sia trascorso detto termine senza che gli stessi si siano espressi al riguardo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29016.pdf
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