Tribunale di Roma – Procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore e distinzione delle masse attive ex art. 66 comma 3 CCII. Istanza depositata dal legale:legittimazione.
Tribunale Roma, 14 Febbraio 2023. Est. Genna.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Procedura familiare – Distinzione masse attive e passive ex art. 66 comma 3 CCII – Riparto dell’attivo – Condizioni
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Legittimazione del legale del debitore al deposito dell’istanza– Sussistenza
Ai sensi dell’art. 66 comma 3 CCIII e con riferimento alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente devono essere tenute distinte, per cui l’attivo messo a disposizione da ognuno dei ricorrenti sarà destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza di ciascun ricorrente.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, il ricorso depositato dal legale del debitore e non dall'OCC non determina l'inammissibilità dello stesso né alcuna altra sanzione processuale, atteso che: (i) né l’art. 68 CCII né altre norme sanzionano con l'inammissibilità la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore non depositata telematicamente dall'OCC né prevedono al riguardo altre sanzioni processuali; il consumatore sovraindebitato può presentare il ricorso sia personalmente, sia con l'assistenza di un legale e in tal caso non si vede per quale ragione non possa essere quest'ultimo a provvedere al deposito del ricorso; è ragionevole ritenere, invece, che debba essere l'OCC a inoltrare telematicamente il ricorso quando il sovraindebitato non si avvale dell'assistenza di un difensore ed in questo caso dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare copia di un suo documento di riconoscimento (v. Tribunale Bologna 27.09.2022).
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29008.pdf
[Cfr in questa rivista la citata Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 27 settembre 2022 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/6550 ]