Corte d'Appello di Ancona – Piano del consumatore: il soggetto finanziatore, che in sede di concessione di un prestito ha omesso la valutazione del merito creditizio del richiedente, non può proporre reclamo contro la sentenza di omologa.

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Data di riferimento: 
28/02/2023

Corte d'Appello di Ancona, 28 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Annalisa Gianfelice, Cons. Paola De Nisco e Vito Savino.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Sentenza di omologazione ex art. 67 CCII – Ultimo soggetto finanziatore – Omessa valutazione del merito creditizio del richiedente ex art. 124 bis TUB - Colpevole aggravamento dell’indebitamento – Improponibilità da parte dello stesso del reclamo avverso quella decisione.

Il soggetto finanziatore che ha omesso di diligentemente verificare, ai sensi dell’art 124 bis TUB, attraverso la consultazione delle banche dati, l’esistenza di pregressi prestiti contratti dal richiedente il finanziamento con il ceto bancario e i relativi piani di ammortamento non è ai sensi dell'art. 69, secondo comma, CCII ammesso a proporre reclamo avverso la sentenza che ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dallo stesso quale consumatore sovraindebitato e ciò anche se abbia accordato il prestito in virtù di una esposizione ingannevole da parte di quello della sua situazione patrimoniale e finanziaria, allorché tale concessione abbia colpevolmente determinato, risultando quel finanziamento sproporzionato rispetto alle capacità restitutorie in quel momento del richiedente, aggravato la di lui situazione di indebitamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28911.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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