Tribunale di Pistoia - Liquidazione controllata del socio di s.n.c. receduto entro l’anno: ed accertamento sommario della assoggettabilità dell’ente a liquidazione giudiziale da parte del Tribunale.

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Data di riferimento: 
16/03/2023

Tribunale Pistoia, 16 Marzo 2023. Pres., est. Curci.

Liquidazione Controllata – Socio receduto di s.n.c. – Assoggettabilità dell’ente a liquidazione giudiziale – Accertamento sommario del tribunale Sufficienza

Nell’ipotesi in cui colui che chiede l’apertura della liquidazione controllata abbia svolto attività d’impresa individuale sino alla cancellazione dell’impresa stessa  ed abbia anche esercitato il recesso quale socio di una s.n.c., ancorché il recesso sia avvenuto da meno di un anno, egli va ammesso alla procedura di liquidazione controllata qualora emerga che l’impresa individuale non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale risultando provato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, primo comma, lett. D) CCII, e qualora non sussistano elementi per ritenere astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale la società in nome collettivo (e per estensione il ricorrente) non emergendo dal carteggio processuale indizi del superamento delle soglie dimensionali di cui al citato art. 2 CCII, essendosi anzi prodotta la causa di scioglimento di cui all’art. 2272 n.4 cc. in ragione del recesso esercitato dagli altri soci.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28928.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza