Tribunale di Parma – Omologa dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa e valutazioni del giudice con riferimento alla posizione dei creditori non aderenti.

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Data di riferimento: 
15/02/2023

Tribunale Parma, 15 Febbraio 2023. Pres. Vittoria. Est. Vernizzi.

Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex artt. 57 e 61 CCII - Valutazioni del giudice con riferimento alla posizione dei creditori non aderenti.

Va omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa di cui agli artt. 57 e 61 CCII nell’ipotesi in cui il creditore non aderente, cui vengono estesi gli effetti dell’accordo, possa risultare soddisfatto in base ad esso in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 61 comm II lett. D del CCII) qualora nel caso di liquidazione giudiziale verrebbe meno l’accordo stipulato dal ricorrente con il creditore ipotecario, così come l’accordo relativo alla compravendita dell’immobile aziendale. Ai fini della decisione deve, peraltro, tenersi conto delle differenti tempistiche, della maggiore aleatorietà in termini di risultati economici e dei differenti maggiori costi (compenso del curatore e di eventuali coadiutori) che potrebbero ragionevolmente determinarsi in ipotesi di dismissione degli assets strategici attraverso procedure competitive disposte in sede di liquidazione giudiziale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28838.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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