Tribunale di Ivrea – Accordi di ristrutturazione dei debiti: modalità di notifica della domanda di omologa e dei documenti allegati, ai creditori non aderenti ai quali gli effetti di quella procedura verranno estesi.
Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. Civile - Procedure concorsuali, 20 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Vincenzo Maria Bevilacqua, Rel. Alessandro Petronzi, Giud. Meri Papalia.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Modalità di notifica ai creditori non aderenti – Differenza a secondo siano o meno provvisti di PEC – Messa a disposizione del corredo documentale – Previsione della successiva creazione di una apposita virtual data room.
Con riferimento alla richiesta formulata in tal senso dal debitore in sede di deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione da lui conclusi con i creditori ai sensi degli artt. 57 e 61 C.C.I., risulta possibile autorizzare, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., il debitore a procedere, per i creditori (italiani ed esteri) non aderenti all’accordo, e sprovvisti di PEC, alle notificazioni prescritte dall’art. 61, comma 2, lett. e) C.C.I., al fine di estendere nei loro confronti l' efficacia di tali accordi, attraverso l’invio di comunicazioni a mezzo posta elettronica ordinaria (con conferma di lettura), e solo in via subordinata, con le forme ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile e Convenzioni Internazionali o bilaterali vigenti, fermo restando che ai creditori non aderenti muniti di PEC, il ricorso dovrà essere notificato utilizzando quel mezzo di trasmissione; in entrambi i casi a quegli stessi creditori il debitore dovrà notificare i documenti allegati al ricorso, rinviando ad apposita virtual data room per l’accesso e l’estrazione di detti allegati al ricorso previa certificazione della loro conformità a quelli depositati nel fascicolo telematico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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