Tribunale di Prato – Con riferimento ad un concordato omologato ex art. 180 L.F., risultato poi inadempiuto ma non ancora risolto, risulta ammissibile che il P.M., dopo l'entrata in vigore del CCI, avanzi istanza di liquidazione giudiziale.
Tribunale Ordinario di Prato, Sez. Civile, 17 gennaio 2023 – Pres. Raffaella Brogi, Rel. Stefania Bruno, Giud. Enrico Capanna.
Concordato preventivo – Omologazione nella vigenza della legge fallimentare – Inadempimento - Risoluzione non ancora disposta – Pendenza della fase esecutiva - Intervenuta entrata in vigore del codice della crisi - P.M. - Istanza di liquidazione giudiziale – Conseguente apertura - Applicabilità della nuova normativa – Fondamento.
Dal momento che l'inadempimento agli accordi concordatari come omologati integra quei "fatti sopravvenuti" che, sulla scorta dei principi sanciti dalla Corte di cassazione con la decisione n. 4696/2022, legittimano i creditori, il pubblico ministero e lo stesso proponente a chiedere, prima ed indipendentemente dalla risoluzione o dall'annullamento ex art. 186 L.F. del concordato, essendo l'improcedibilità derivante dall'omologa riservata alle sole istanze di fallimento “già presentate”, il fallimento del debitore e stante che l'art. 119, comma 7, C.C.I. che prevede che “il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo” non si può considerare applicabile ai sensi dell'art. 390 CCII alle procedure concordatarie pendenti al momento dell'entrata del nuovo codice e non può neppure essere valorizzato a fini ermeneutici stante la differente ratio che lo ispira rispetto al predetto art. 186 L.F., si deve ritenere che, a fronte di un concordato omologato nella vigenza della legge fallimentare ma inadempiuto in sede esecutiva, legittimamente [come nel caso specifico] il P.M. possa proporre, a seguito dell'entrata in vigore nel frattempo del Codice della crisi, la liquidazione giudiziale nei confronti del debitore nelle forme e secondo la disciplina previste dal nuovo codice pur trovandosi ancora in fase esecutiva il precedente concordato, essendo la procedura di apertura della liquidazione giudiziale in tal caso del tutto autonoma e autosufficiente non sussistendo quel “nesso di consequenzialità ed assorbimento” che nella a vigenza della legge fallimentare determinava un'esigenza di coordinamento tra procedimenti e che nel Codice della Crisi ha trovato espressione nel contenitore processuale nel procedimento unitario in presenza di domande d'accesso dirette a regolare la medesima situazione di crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28740.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-prato-17-gennaio-2023-pres-brogi-est-bruno
[cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058].