Tribunale di Livorno – Concordato con cessione dei beni: inammissibilità della nomina a liquidatore del commissario giudiziale, criterio di “assicurazione”di un grado di soddisfazione dei chirografari di almeno il 20%, accertamento dei crediti contestati.

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Data di riferimento: 
28/12/2022

Tribunale di Livorno, Ufficio Fallimentare, 28 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Carlo Cardi, Rel. Sergio Garofalo, Giud. Luigi Nannipieri.

Concordato con cessione dei beni – Nomina quale liquidatore del commissario giudiziale – Inammissibilità.

Concordato con cessione dei beni – Soddisfazione dei chirografari almeno in misura del 20% - Presupposto necessario -  “Assicurazione” del suo verificarsi – Criterio interpretativo di tale  espressione.

Concordato con cessione dei beni – Indicazione dei crediti – Modalità di accertamento di quelli contestati.

In sede di concordato preventivo con cessione dei beni risulta inammissibile la nomina a liquidatore del commissario giudiziale stante la diversità delle funzioni cui sono rispettivamente chiamati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’”assicurazione”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 160, quarto comma, e dell'art. 161, secondo comma, L.F., del pagamento del 20% dei creditori chirografari, come contenuta nella proposta di concordato, va intesa, secondo l’interpretazione prevalente non già in termini di garanzia oggettiva o di promessa di pagamento, connotata da vincolatività negoziale, bensì in termini di elevata probabilità, prossima alla ragionevole certezza, che, come attestato anche dal professionista, dall’attuazione del concordato possa derivare un soddisfacimento dei creditori chirografari per una percentuale non inferiore a tale soglia minima. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il definitivo accertamento dei crediti contestati, e cioè l’accertamento se i creditori concordatari abbiano o meno il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato, va effettuato nelle forme della cognizione ordinaria, restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, esclusivamente il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-livorno-28-dicembre-2022-pres-cardi-est-garofalo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28621/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Livorno-indica-al-Commissario-giudiziale-le-linee-guida-per-l%E2%80%99informazione-ai-creditori

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 18 gennaio 2013 n. 1237 https://www.unijuris.it/node/1735].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: