Tribunale di Verona – Procedura di esdebitazione: normativa applicabile alle procedure concorsuali chiuse in prossimità dell'entrata in vigore del codice della crisi. Modifiche introdotte dalla nuova disciplina.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 02 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Silvia Rizzuto.
Procedure di esdebitazione – Ultrattività della disciplina fallimentare e di quella sul sovraindebitamento – Procedure chiuse in prossimità dell'entrata in vigore del CCI – Disciplina applicabile.
Procedura di edebitazione – Disciplina introdotta dal nuovo codice della crisi – Favor debitoris – Modifiche introdotte.
L’ultrattività delle procedure concorsuali contemplate dalla legge fallimentare e di quelle volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dall’art. 390, comma 2, CCI nei confronti delle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (15.7.22) e delle procedure aperte successivamente, ma in esito a procedimenti precedentemente pendenti, può essere, nel caso dell'esdebitazione, riferita solo all’aspetto procedimentale di quella ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale. Pertanto, i presupposti processuali dell'esdebitazione devono essere accertati sulla base della disciplina esistente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell’art. 11 preleggi c.c., e ciò anche nell'ipotesi che riguardino procedure chiuse prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, per le quali però il rapporto giuridico concernente l’esdebitazione non sia ancora esaurito a motivo del mancato decorso del termine annuale per poterla richiedere, come decorrente dalla chiusura della procedura fallimentare previsto dall'art. 143 L.F. o dalla chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 terdecies L.3/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La normativa sostanziale sopravvenuta con l’entrata in vigore del CCI , allo scopo di favorire in termini più ampi il c.d. “fresh start” del debitore “onesto”, ha introdotto, in termini di requisiti richiesti a fini esdebitatori, un trattamento di maggior favore per il soggetto sottoposto a procedura concorsuale, poiché, tra l’altro, ha escluso la rilevanza del presupposto oggettivo e limitato, pur avendo introdotto un limite numerico assoluto per i provvedimenti di quel tipo, l’area temporale preclusa da una precedente esdebitazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-2-dicembre-2022-pres-attanasio-est-lanni_1
[in tema di perentorietà del termine un anno dalla chiusura della procedura entro il quale il fallito può chiedere l'esdebitazione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1070 https://www.unijuris.it/node/5536].