Tribunale di Alessandria – Esdebitazione del debitore incapiente: presupposti per il riconoscimento di quel beneficio e adempimenti cui il debitore è in tal caso tenuto.

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Data di riferimento: 
15/12/2022

Tribunale di Alessandria, Sez. Civile – Gruppo 1, 15 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Stefano Demontis.

Esdebitazione del debitore incapiente – Presupposti richiesti per il riconoscimento – Adempimenti cui, per i successivi quattro anni, è tenuto.

Può essere ammesso all'esdebitazione quale soggetto incapiente ex art. 283 CCII il debitore che non possa offrire ai creditori alcuna utilità rilevante, in quanto percettore, applicando i parametri di cui al secondo comma, di un reddito integralmente destinato al mantenimento suo e della sua famiglia, ciò sempreché non abbia assunto debiti con colpa grave, non risultino da lui commessi atti in frode ai creditori e non abbia in precedenza già goduto dell'esdebitazione [nel riconoscergli detto beneficio il Tribunale ha, in particolare, disposto che il debitore era tenuto, entro il 20 dicembre di ogni anno, per i successivi quattro anni, a depositare dichiarazione relativa alle eventuali utilità percepite destinabili ai creditori e che la stessa cosa avrebbe dovuto fare, in quel caso da subito, laddove avesse percepito utilità di particolare rilevanza, quali immobili depositi, etc e ha precisato che l'OCC era tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a verificare che ciò effettivamente avvenisse]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28532.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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