Corte di Cassazione (37716/2022) – Fallimento della società nei cui confronti è stato disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa del profitto di un reato: presupposto per il mantenimento di quel vincolo.

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Data di riferimento: 
05/10/2022

Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 05 ottobre 2022, n. 37716 – Pres. Pierluigi Di Stefano, Rel. Maria Silvia Giorgi.

Fallimento di società già interessata a sequestro preventivo – Beni reclamati dal curatore in funzione della procedura concorsuale – Possibile mantenimento del vincolo gravante su tali beni – Verifica da eseguirsi da parte del giudice penale – Presupposto necessario.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa del profitto del reato, l'intervenuto fallimento della società nei cui confronti è stato eseguito il sequestro non osta al mantenimento del vincolo, né preclude la successiva confisca, a condizione che il giudice penale, nell'esercizio del suo potere discrezionale, accerti l'eventuale sussistenza di diritti di terzi di buona fede, e dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-6-pen-5-ottobre-2022-n-37716-pres-di-stefano-est-giorgi

[con riferimento alla facoltà per il curatore di richiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca anche se adottati nei confronti del fallito non solo successivamente, ma anche precedentemente alla dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 13 novembre 2019, n. 45936 https://www.unijuris.it/node/4937]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: