Tribunale di Modena – Fallimento: ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione il requisito oggettivo richiamato dall'art. 142 L.F. va considerato tacitamente abrogato o comunque almeno sminuito.
Tribunale di Modena, Sez. III – Procedure concorsuali, Crisi, Insolvenza, 07 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Emilia Salvatore, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Camilla Ovi.
Fallimento – Esdebitazione – Requisito oggettivo – Tacita abrogazione o svalutazione – Fondamento.
In tema di esdebitazione del fallito, stante che, in ragione della legge delega n. 155 del 2017, dell'approvazione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa, della direttiva n° 1023/2019 del Parlamento Europeo e dell’art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012, come modificato dalla legge n. 176/2020, il requisito oggettivo del richiamato istituto, come previsto dall'art. 142 e ss. della L.F., si può considerare tacitamente abrogato, quand'anche se ne dovesse ritenere la permanenza, lo stesso dovrebbe essere comunque svalutato ed interpretato in senso favorevole al debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28524.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Bologna, 18 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6391].