Corte di Cassazione (407/2023) – Presupposti di applicabilità dell’art. 2112 c.c. in caso di fallimento dell’impresa retrocessionaria.
Cass, Sez. Lav, 10 gennaio 2023, n. 407, Pres. Esposito, Est. Patti
RETROCESSIONE DELL’AZIENDA - Regime ex art. 2112 c.c. - Applicabilità - Presupposti.Inizio modulo
Il regime dell’art. 2112 c.c. presuppone un fenomeno traslativo dell’azienda o di una parte di essa, che richieda la tutela dell’occupazione dei lavoratori e del trattamento da essi percepito. Ne consegne l’applicabilità del regime in parola alla fattispecie della retrocessione dell’azienda affittata solo in quanto la retrocessionaria originaria cedente utilizzi l’azienda in funzione dell’attività di cui essa è strumento. (Fattispecie in tema di fallimento dell’impresa retrocessionaria). Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-lav-10-gennaio-2023-n-407-pres-esposito-est-patti
[Cfr in tema, in questa rivista, anche Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 21 gennaio 2022, n. 1861 – https://www.unijuris.it/node/6483 , Corte di Cassazione, Sez. IV- lavoro, 16 marzo 2021, n. 7364 – https://www.unijuris.it/node/5638 ]