Tribunale di Bergamo - Presupposti per l’accesso al concordato semplificato.
Trib. Bergamo, 12 gennaio 2022, Est. Randazzo
Concordato semplificato - Procedura concorsuale - Presupposti
Il procedimento previsto negli artt. 54 e 55 CCII reca una disciplina congiunta delle misure protettive e cautelari, funzionali ad evitare la dispersione dei valori dell’impresa nel tempo necessario a dichiarare aperta una procedura concorsuale; sicché è applicabile in via generale a tutti i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza, fra i quali rientra anche il concordato semplificato.
La conferma delle misure tipiche ex art. 54, secondo comma, primo e secondo periodo, CCII e l’adozione delle misure temporanee ex art. 54, secondo comma, terzo periodo, CCII postula sempre la verifica del rispetto dei requisiti formali previsti per l’accesso allo strumento di regolazione della crisi prescelto – nella specie il concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII – e della strumentalità della protezione richiesta al superamento della crisi.
La richiesta d’inibitoria di un potere di autotutela negoziale si qualifica come misura protettiva temporanea ai sensi dell’art. 54, secondo comma, terzo periodo, CCII.
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-12-gennaio-2022-est-randazzo
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28561.pdf
[Cfr, fra le altre, in questa rivista, alla voce “Concordato semplificato”, Tribunale Ordinario di Como, Sez. I civ.Fallimentare, 27 ottobre 2022 -https://www.unijuris.it/node/6636 , Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., proc.concorsuali ed esec. forzate, 23 settembre 2022 – https://www.unijuris.it/node/6480 , Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. V, 31 agosto 2022 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/6450 ]