Tribunale di Reggio Emilia – Domanda del debitore di apertura della liquidazione controllata: non necessità generalizzata di fissazione di un'apposita udienza e potere del giudice di concedere al ricorrente un termine per integrarla.
Tribunale di Reggio Emilia, Sez.Fallimentare, 12 dicembre 2022 – Pres. Francesco Parisoli, Rel. Simona Boiardi, Giud. Nicolò Staranzani Maserati.
Liquidazione controllata – Domanda del debitore – Assenza di specifici contraddittori – non necessità della fissazione di un'apposita udienza – Fondamento.
Liquidazione controllata – Domanda del debitore – Carenze dell'istanza e della documentazione – Potere di interlocuzione da parte del tribunale – Concessione di un termine per integrarle - Fondamento.
Stante che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio operato dall'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, contenuta nel titolo III del Codice della Crisi ed in particolare, nei limiti della compatibilità, a quella prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale e che dagli artt. 40 e 41 si desume che l'udienza di convocazione delle parti non sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F. secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori, e si deve ritenere quindi che tale soluzione possa trovare applicazione anche alla liquidazione controllata e che, laddove non siano individuabili specifici contraddittori possa essere omessa, anche in quella sede, la fissazione di un'udienza, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell’art. 9, comma 3 ter, L. 3/2012, deve ritenersi ammissibile, anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (ed alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore), un potere di interlocuzione del tribunale finalizzato a superare, mediante concessione di un termine per integrarle, eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCI per il concordato preventivo, considerato che questo potere risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28457/CrisiImpresa?Sovraindebitame...
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista in tema di iniziativa del debitore volta alla dichiarazione del suo fallimento: Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2017, n. 20187 https://www.unijuris.it/node/3749].