Corte di Cassazione (27302/2022) – Fallimento di datore di lavoro ammesso al trattamento di CIGS per alcuni lavoratori: legittimazione passiva al pagamento dell'ente cessionario del quinto dello stipendio di un dipendente già licenziato.
Corte di Cassazione (27302/2022)– Fallimento di datore di lavoro ammesso al trattamento di CIGS per alcuni lavoratori: legittimazione passiva al pagamento dell'ente cessionario del quinto dello stipendio di un dipendente già licenziato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 settembre 2022, n. 27302 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel Luigi Abate.
Fallimento di datore di lavoro già ammesso al trattamento di CIGS – Ente cessionario del quinto dello stipendio di un dipendente – Credito spettante sino alla data della pronuncia - Insinuazione al passivo – Rigetto – Opposizione – Soggetto legittimato passivo – INPS o datore di lavoro - Criterio decisivo – Inclusione o meno di quel dipendente tra i beneficiari dell'integrazione salariale.
In tema di opposizione allo stato passivo proposta dal finanziatore del lavoratore dipendente, nei confronti del fallimento del datore di lavoro, quando il finanziamento sia assistito da cessione del quinto dello stipendio ed il datore di lavoro abbia ottenuto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per un determinato numero di lavoratori, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della cessione se il dipendente finanziato non è ricompreso tra i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale, mentre in caso contrario la legittimazione spetta all'INPS, quale ente erogatore, per il tempo di durata della CIGS. (Massima Ufficiale)