Trib.Milano - Piano concordatario, attestazione del professionista, funzione di garanzia, regole contabili.
Tribunale di Milano, 18 marzo 2010 - Est. Lamanna.
Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Concordato preventivo - Attestazione del piano - Funzione di garanzia - Esclusione di verifiche di merito da parte del tribunale - Attestazione della veridicità dei dati - Assunzione di responsabilità del professionista - Illustrazione delle verifiche compiute - Necessità.
Concordato preventivo - Attestazione del piano - Relazione del professionista - Osservanza delle regole tecniche contabili richieste - Rinvio a verifica svolte dal professionista - Motivazione - Rinvio ad altri elaborati - Produzione - Necessità.
Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Offerte di acquisto - Valorizzazione di crediti - Due diligence - Necessità.
L'interpretazione dell'art. 161, comma 3, legge fallimentare suggerisce di valorizzare la fondamentale funzione di garanzia che la relazione dell'attestatore assume nell'ambito del procedimento a fronte della scelta di esimere il tribunale, ai fini dell'ammissione, da ogni verifica nel merito. In considerazione di ciò, il professionista dovrà attestare, con chiara ed inequivoca assunzione di responsabilità, la veridicità dei dati aziendali, così come esposti nella situazione patrimoniale prodotta e posti alla base del piano, nonché la fattibilità del piano stesso, illustrando congruamente, al fine di consentire al tribunale il controllo sulla completezza e logicità dell'iter argomentativo, le verifiche compiute in ordine alla suddetta veridicità dei dati (con riferimento ovviamente sia alle poste passive che alle poste attive) e gli elementi di fatto e le valutazioni che il professionista ha ritenuto idonee a dimostrare con ragionevole certezza - benché con i limiti propri di un giudizio prognostico - l'attuabilità del piano. (fb) (riproduzione riservata)
Il professionista che, ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fallimentare, attesta il piano concordatario, deve svolgere tutte le verifiche che, secondo le regole tecniche della revisione contabile e delle discipline che rilevano in ordine alla concreta articolazione della proposta concordataria, siano necessarie ai fini dell'attestazione richiesta, ossia ai fini della sua idoneità ad assicurare, secondo una valutazione ex ante, la ragionevole certezza dell'attuazione del piano. Non può, quindi, ritenersi ammissibile, in sede di attestazione, l'utilizzo di formule generiche volte a delimitare la portata dell'attestazione stessa, e quindi della responsabilità ad essa connessa, mediante il semplice rinvio ad alcune verifiche, pur concretamente svolte dall'attestatore, ma che omettano qualunque motivazione sulla ritenuta adeguatezza delle stesse in seguito ad un loro vaglio critico e prive di assunzione di responsabilità in ordine al loro recepimento. In ogni caso, qualora la relazione faccia riferimento, come detto con le necessarie verifiche ed assunzione di responsabilità, ad altri elaborati peritali, piani attestati o ad altri analoghe relazioni, di tali documenti dovrà necessariamente essere effettuata la produzione in giudizio al fine di porre i destinatari interessati al piano e gli organi di controllo nelle condizioni di vagliarne criticamente il loro contenuto. (fb) (riproduzione riservata)
Qualora l'attuabilità del piano concordatario si fondi anche su offerte di acquisto dei beni dell'impresa, la verifica dei valori esposti non può prescindere dall'analisi delle garanzie o quanto meno della solidità patrimoniale degli offerenti, valutazione, questa da effettuarsi mediante adeguata due diligence anche con riferimento ai crediti di maggiore entità. (fb) (riproduzione riservata)
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