Tribunale di Bologna – Liquidazione controllata: presentazione della domanda di apertura, documentazione da allegare, durata della procedura.

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Data di riferimento: 
27/09/2022

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 27 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Fabio Florini, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Maurizio Atzori.

Liquidazione Controllata – Accesso alla procedura – Domanda presentata dal solo debitore – Ammissibilità – Requisiti necessari - Legittimazione anche dell’OCC – Sottoscrizione del solo garante - Esclusione – Funzione di mera assistenza – Possibilità di sanatoria – Fondamento.

Liquidazione controllata – Domanda di accesso – Documentazione da allegare a seconda dei casi – Debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, in particolare – Normativa cui fare riferimento.

Liquidazione controllata – Durata della procedura - Patrimonio del debitore costituito esclusivamente da redditi futuri – Apprensione e liquidazione dei ratei di pensione e stipendio – Termine finale – Triennio dal momento dell'apertura – Dichiarazione d'ufficio di esdebitazione – Esito previsto.

Ai sensi del disposto di cui agli artt. 268 e 269 CCII, la domanda volta all’apertura della liquidazione controllata può essere presentata personalmente dal  debitore che, nel caso si avvalga della facoltà di non nominare un difensore, deve sottoscrivere il ricorso ed allegare una copia di un suo documento di identità. L'assistenza che deve essere prestata dall'OCC si concretizza, in tal caso, nella necessità di presentare telematicamente il ricorso, unitamente alla propria relazione ed ai necessari allegati. L'omesso rispetto di dette previsioni [nello specifico, ad esempio, il ricorso risultava  sottoscritto solo dal gestore della crisi], tuttavia, appare sanabile sulla base del disposto dell’art. 182 c.p.c. stante la  natura non eccezionale e suscettibile pertanto di interpretazione estensiva e applicazione analogica di tale norma; in quel caso il tribunale assegna al ricorrente un termine per regolarizzare la domanda mediante nuovo deposito del ricorso da lui regolarmente sottoscritto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto di documentazione da allegare alla domanda si liquidazione controllata, ma stante che il secondo comma di detta norma dispone che nella sua relazione l'OCC deve esporre una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e deve illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, si deve ritenere, in funzione di tale verifica, che, unitamente al ricorso, debba essere depositata almeno la documentazione già prevista dall'art. 14 ter della legge 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio. In particolare, nel caso di debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, alla luce delle previsioni dell'art. 67, secondo comma, CCII in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si deve ritenere necessario che la domanda sia corredata dalla documentazione prevista da quella disposizione, ciò al fine di consentire in particolare al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, quarto comma, lettera b) CCII, vale a dire di escludere dalla liquidazione la parte dei redditi del debitore necessari al mantenimento suo e della sua famiglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In termini di durata, dal momento che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono, con riferimento alla procedura di liquidazione controllata, indicazioni analoghe a quelle previste dalla L. 3/2012 (art, 14 quinquies, quarto comma e 14 undecies), si deve ritenere che quella procedura possa essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché, come da richiamo ex art. 276 CCII, negli altri casi di chiusura previsti dall'art. 233 CCII (ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale), mentre nel caso in cui l’attivo sia rappresentato  solo da quote di redditi futuri (stipendi e pensioni)  o [come nel caso specifico] anche da quote di quel tipo, se è vero che la procedura può proseguire, anche con riferimento a detti redditi, sinché ne è possibile l'apprensione, va considerato ciononostante condivisibile l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito per cui detta apprensione potrà avvenire non oltre la dichiarazione di esdebitazione d'ufficio ottenuta dal debitore, ex art. 282 CCII, trascorsi tre anni dall'apertura di quella procedura, ciò analogamente a quanto può accadere, però a domanda, ex artt. 279 e 281 CCII nel caso della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28229.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Bologna.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, Sez. II, 20 settembre 2022https://www.unijuris.it/node/6472; con riferimento alla terza massima: Tribunale di Verona, Sez. II , 20 settembre 2022https://www.unijuris.it/node/6472 e, in tema di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L. 3/2012, Tribunale di Bologna, Sez. IV, 04 agosto 2020  https://www.unijuris.it/node/5293].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza