Tribunale di Milano – Inammissibile la domanda di concordato nell’ambito della liquidazione controllata.
Tribunale di Milano, 23 luglio 2024 (data di decisione) – G.D. dott. Sergio Rossetti
Liquidazione controllata – Proposta di concordato – Applicazione analogica – Esclusione - Inammissibilità.
L’assenza di una disciplina del concordato nella liquidazione controllata deve ascriversi ad una precisa volontà del legislatore che non ha inteso concedere questo strumento ai soggetti che si trovino in condizione di sovraindebitamento: non può, quindi, procedersi ad un’applicazione analogica dell’istituto del concordato previsto dall’art. 240 ss. CCII e l’eventuale domanda di concordato, proposta nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata, deve essere dichiarata inammissibile. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
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