Corte di Cassazione (31999/2022) – E' ammissibile che il P.M. che esercita le funzioni penali presso un tribunale possa richiedere l'apertura di una procedura fallimentare avanti ad un diverso tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2022, n. 31999 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Eduardo Campese.
Pubblico Ministero – Svolgimento di funzioni penali avanti ad un tribunale – Notizia dello stato insolvenza di un imprenditore appresa istituzionalmente – Richiesta di apertura di una procedura fallimentare presso un diverso tribunale – Ammissibilità – Necessità che il P.M. intervenuto in quella sede riformuli tale richiesta – Esclusione.
Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, L. fall., in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis, a prescindere dalla circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali, sicché non è necessaria la rinnovazione della detta richiesta da parte del P.M. che sia intervenuto all'udienza davanti al Giudice competente. (Massima Ufficiale)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28259.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 29 settembre 2021, n. 26407 https://www.unijuris.it/node/5838; Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 16 novembre 2016 n. 23391 https://www.unijuris.it/node/3843; Cassazione Sez. Un. Civili 18 aprile 2013, n. 9409 https://www.unijuris.it/node/5116; Cassazione civile, Sez. I, 25 Agosto 2017, n. 20400 https://www.unijuris.it/node/3706 e Cassazione civile, Sez. I, 14 Gennaio 2019, n. 646 https://www.unijuris.it/node/4976].