Tribunale di Forlì – Liquidazione controllata: ammissibilità dell'accesso congiunto. Effetti che conseguono all'apertura di una procedura di quel tipo e, in termini di esdebitazione, al suo protrarsi per una durata superiore ai tre anni.

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Data di riferimento: 
20/10/2022

Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile – Procedure Concorsuali, 20 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Barbara Vacca, Giud. Emanuele Picci e Maria Cecilia Branca. 

Liquidazione controllata – Apertura di una procedura familiare – Ammissibilità -  Fondamento - Convivenza e/o origine comune del sovraindebitamento – Presupposti necessari.

Sovraindebitamento - Liquidazione controllata – Apertura di quella procedura – Conseguenza - Spossessamento universale del debitore – Soli beni da esentarsi dalla liquidazione ex art. 268, quarto comma, CCII – Inammissibilità della previsione della esclusione di altri beni.

Sovraindebitamento - Liquidazione controllata – Apertura di quella procedura - Effetti che ne conseguono - Rapporti processuali – Legittimazione attiva - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali – Apertura del concorso dei creditori.

Sovraindebitamento - Liquidazione controllata – Esdebitazione di diritto – Momento dal quale si verifica.

Stante che l'art. 66 CCII, che prevede la possibilità della presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da parte di membri della stessa famiglia laddove siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, è collocato tra le disposizioni generali relative appunto alle procedure di composizione della crisi di quel tipo, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni della crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), CCII, anche quelle del titolo V, capo IX (articoli da 268 a 277 CCII) che regolano la liquidazione controllata, si deve ritenere ammissibile l'accesso congiunto, in presenza dei medesimi presupposti richiesti nelle altre ipotesi, anche a quella procedura, ferma restando, ovviamente, anche in tal caso la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina lo spossessamento del debitore a vantaggio dei creditori concorrenti, questi non può prevedere che dei beni rimangano esclusi dalla liquidazione salvo che non trattasi di quelli previsti dall'art. 268, quarto comma, CCII. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla liquidazione controllata si applicano in quanto disponibili le disposizioni dell''art. 143 CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno di apertura di quella procedura e del conseguente concorso dei creditori, dei quali devono, pertanto, accertarsi i crediti e i diritti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 282 CCII a favore del debitore ammesso alla  liquidazione controllata opera di diritto, a seguito della chiusura di quella procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura della stessa, in presenza delle condizioni previste da detta disposizione ed in assenza delle condizioni ostative  di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il liquidatore, l'esdebitazione, da dichiararsi con decreto motivato dal tribunale. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28188.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza