Tribunale di Brescia – Procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente: competenza del giudice monocratico. Rigetto della domanda per mancata prova della ricorrenza del requisito della meritevolezza.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 09 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Andrea Giovanni Melani.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Tribunale o giudice competente a decidere della domanda – Fondamento.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Domanda – Prova del requisito della meritevolezza – Indebitamento non causato da dolo o colpa grave - Presupposto richiesto perché possa trovare accoglimento.
Con riguardo all’istituto dell’esdebitazione, si rileva che, nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il procedimento si svolge innanzi al tribunale quando accede alla liquidazione giudiziale (art. 281 CCII) e alla liquidazione controllata (art. 282 CCII), considerata la collegialità che connota l'apertura di quelle procedure, mentre all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente sovraintende il giudice monocratico (art. 283 CCII); ciò in quanto l’esdebitazione è un beneficio attribuito al debitore in presenza di determinati requisiti e non uno degli strumenti volti al risanamento dell’impresa o alla liquidazione delle attività che ai sensi dell'art. 40, primo comma, CCII si svolgono dinanzi al tribunale in composizione collegiale. Non è ostativa a tale conclusione il fatto che risulti previsto dall'art. 283, n. 8, che il rimedio del reclamo avverso la decisione al riguardo del giudice monocratico abbia a svolgersi, ai sensi dell'art. 50 CCII, avanti alla corte d'appello anziché avanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto ciò avviene anche in plurimi altri ambiti (l'omologazione e il diniego di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 70, commi 8 e 12, CCII -, la revoca dell’omologazione - art. 72, co. 5, CCII -, il diniego e la revoca dell’omologazione del concordato minore - artt. 80, u.c., 82, co. 5, CCII). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può essere ammesso a usufruire del beneficio dell'esdebitazione il sovraindebitato incapiente laddove non abbia precisato nel ricorso circostanze all’evidenza utili (tempo e ragione della contrazione di tutti i debiti) per ricostruire compiutamente il contesto al fine di accertare l’eventuale dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento e si sia viceversa limitato a dedurre «che le obbligazioni sono state assunte in un momento in cui la famiglia era in grado di farvi fronte ed in costanza di una situazione reddituale giustificativa delle spese» , ciò in quanto. trattandosi di deduzione non accompagnata da una precisa prospettazione e di un'adeguata documentazione probatoria, la stessa si rivela apodittica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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