Tribunale di Verona - Azione revocatoria di atto di cessione di diritti edificatori promossa dal creditore titolare di ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo: infondatezza per difetto del requisito dell'eventus damni.

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Data di riferimento: 
24/02/2022

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 24 febbraio 2022 – Giudice Monica Attanasio.

Creditore - Azione revocatoria – Atto di cessione di diritti edificatori posto in essere dal debitore – Preesistente diritto ipotecario esistente sull'immobile – Trascrizione da parte dallo stesso creditore – Difetto del requisito dell'evenus damni – Infondatezza di detta azione - Ragione sottostante.

Deve rigettarsi per mancanza del requisito dell'eventus damni l'azione revocatoria promossa da un creditore nei confronti di un contratto stipulato da un suo debitore mediante il quale questi abbia ceduto ad un terzo i diritti edificatori relativi ad un immobile sul quale detto creditore vanti un diritto ipotecario trascritto prima della trascrizione di detta cessione, come imposta dall'art. 2643, n. 2 bis, c.c., ciò in quanto anche riguardo alla trascrizione di un atto di disposizione di quel tipo, il successivo art. 2644 c.c. prevede che “Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi”.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28081.pdf

[cfr. in tal senso in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 22 giugno 2020, n. 12121 https://www.unijuris.it/node/5393]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: