Corte di Cassazione (28043/2022) – Laddove a seguito della pronuncia del fallimento il curatore opti per lo scioglimento dei rapporti di lavoro in corso, i lavoratori hanno diritto al rispetto dell'obbligo del preavviso.
Corte di Cassazione, Sez. IV Lavoro, 29 settembre 2022, n. 28043 – Pres. Lucia Esposito, Rel. Adriano Piergiovanni Patti.
Fallimento del datore di lavoro – Conseguente sospensione dei rapporti di lavoro in corso – Curatore – Esercizio dell'opzione per il loro scioglimento – Facoltà sottoposta all'osservanza delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi – Necessario rispetto anche del termine di preavviso – Inosservanza – Diritto dei lavoratori alla relativa indennità – Riconoscibilità mediante insinuazione al passivo.
Nel caso in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, il curatore opti ex art. 72, primo comma, L.F. per lo scioglimento dei rapporti di lavoro, conseguentemente a tale pronuncia nel frattempo sospesi, si configura l’esercizio di una facoltà comunque sottoposta all'osservanza delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, e con riferimento a questi ultimi della disciplina prevista dalla Legge 223/1991, che in particolare all'art. 4, nono comma, contempla l’obbligo del rispetto del termine di preavviso. Pertanto, la sua eventuale inosservanza comporta il diritto per i lavoratori di insinuarsi al passivo fallimentare anche per vedersi riconoscere, ai sensi dell'art. 2118. secondo comma, c.c., l'indennità prevista da detta disposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28058.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. Lavoro, 14 maggio 2012 n. 7473 https://www.unijuris.it/node/1903; Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2018, n. 13693.https://www.unijuris.it/node/4228 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20647 https://www.unijuris.it/node/5159].