Tribunale di Bologna – Normativa da applicarsi al ricorso per l'apertura di un concordato prenotativo depositato dopo il 15/7/2022 in pendenza però di una istanza per la dichiarazione di fallimento depositata antecedentemente.
Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ. e Proc. Concorsuali, 29 settembre 2022 – Pres. Fabio Florini, Rel. Maurizio Atzori, Giud. Antonella Rimondini.
Istanza di fallimento – Deposito anteriore rispetto all'entrata in vigore del nuovo codice della crisi - Domanda di concordato prenotativo – Deposito successivo al 15/7/2021 – Applicabilità dell'art. 44 CCII - Fondamento.
Il ricorso per la concessione del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato depositato dopo il 15 luglio 2022 [nello specifico unitamente ad una richiesta di conferma delle misure protettive ex art 54, quarto comma, CCII] si deve ritenere sia regolato dall’art. 44 del Codice della crisi e dell’insolvenza anche se ci si trovi in pendenza di una istanza per la per la dichiarazione di fallimento presentata sotto il vigore della legge fallimentare; ciò in quanto deve darsi prevalenza al dato letterale di cui all’art. 390, secondo comma, CCII da interpretarsi, stante la locuzione “a seguito” utilizzata in modo preciso dal legislatore vale a dire come “conseguentemente”, nel senso che tutte le fasi o sotto-fasi che originano dalla procedura fallimentare “madre”, comprese le eventuali impugnazioni, sono disciplinate, sotto il profilo temporale, dalla normativa “ratione temporis” applicabile a quella; onde, viceversa, si deve escludere che sia applicabile la procedura che regola la domanda di fallimento alle procedure che, rispetto allo stesso, risultano essere totalmente autonome o autosufficienti. L'avere il legislatore menzionato in sede di primo comma dell'art. 390 CCII il concordato fallimentare già pendente al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa tra le procedure assoggettate alla legge fallimentare comporta infatti che lo stesso sia regolamentato dal nuovo codice laddove aperto successivamente; ragion per cui se ciò vale nei confronti di una procedura che è pacificamente un modo di chiusura del fallimento e quindi allo stesso chiaramente collegata,. una diversa conclusione non può trarsi rispetto ad altre procedure concorsuali non strettamente connesse a quella fallimentare. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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