Corte di Cassazione (27843/2022) – Piano del consumatore, disciplina anteriore al D.L. 137/2020: requisito della meritevolezza. Possibile concorso in sede di riparto tra creditore privilegiato degradato e chirografari.

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Data di riferimento: 
22/09/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 settembre 2022, n. 27843 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Mauro  Di Marzio.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020 – Giudice – Valutazione della meritevolezza del proponente – Onere di quello di fornire la prova del possesso di quel requisito.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione di una percentuale di soddisfazione dei chirografari – Riparto - Creditore prelatizio degradato – Diritto alla stessa percentuale – Fondamento.

In tema di sovraindebitamento, l'art. 12 bis, comma 3, L. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020, postula la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale è ascritto l'onere di provare di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili. (Massima Ufficiale)

Laddove il piano del consumatore abbia previsto una qualche forma di soddisfacimento dei creditori chirografari anche il creditore privilegiato degradato concorre nella stessa identica percentuale per la parte non coperta dal valore periziato; ciò in quanto nel cram down (come previsto dall'art. 12 bis, commi 4 e 5, L. 3/2012) a differenza che nella falcidia, il creditore per la parte di credito degradato da privilegiato a chirografario, resta a tutti gli effetti creditore, sicché, oltre al diritto di voto, ha diritto alla ulteriore soddisfazione che gli spetta, sul residuo credito degradato, in veste di creditore chirografario [nello specifico la Corte ha pertanto ritenuto che il giudice del merito avesse errato nell'effettuazione del riparto in quanto aveva ritenuto che nulla spettasse alla creditrice privilegiata per la parte di credito degradata].  (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012, il piano del consumatore prevede il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo, per cui su questa stessa parte gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari. (massima ufficiale) 

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-settembre-2022-n-27843-pres-ferro-est-di-marzio

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28147.pdfhttps://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28135.pdf

[in tema di diritto di voto da riconoscersi, in sede di concordato preventivo,  al creditore privilegiato degradato o la cui soddisfazione risulti dilazionata oltre alla durata imposta dai tempi tecnici della procedura, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 09 maggio 2014 n. 10112  https://www.unijuris.it/node/2317 e con riferimento all'analoga conclusione cui si è pervenuti con riferimento alla procedure di sovraindebitamento in quanto modellate in similitudine con l'istituto del concordato preventivo: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: